Ruoli contributivi

Il contributo di difesa fitosanitaria (codice 598) è obbligatorio per proprietari e/o usufruttuari di terreni ed è commisurato al Reddito Dominicale, come determinato ai fini delle imposte sui redditi. La misura di tale contribuzione viene deliberata dalla Commissione Amministratrice del Consorzio, che può, altresì, determinare esenzioni territoriali. 

Relativamente all’anno 2011:
  • non sono state modificate le esenzioni territoriali attualmente in atto e, quindi, in base al Decreto Prefettizio n. 5032/1-7A-5DivT prot. 5/10/66, non è stato assoggettato a contributo consortile il Reddito Dominicale dei terreni siti nei Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pievepelago, Riolunato e Sestola,
  •  sono esentati dal pagamento del contributo consortile i proprietari dei terreni con Reddito Dominicale complessivo sino a € 185,92 (€ 103,29+80%);
  •  è rimasta invariata l’aliquota consortile nella misura del 2,30% del Reddito Dominicale, rivalutato ai fini fiscali ai sensi della L.R. n.13 del 24/06/2002 art.3;
  •  rimane invariata la quota minima di € 14,00 per i contribuenti con Reddito Dominicale complessivo compreso fra € 103,29 ed € 338,41 valori rivalutati rispettivamente, ai sensi della L.R. n.13 del 24/06/2002 art.3, ad € 185,92 e € 609,13. 

Si illustra, di seguito, il metodo di calcolo delle quote consortili:

  •  imponibile totale pari al Reddito Dominicale rivalutato dell’80%  x  2,30% (aliquota consortile);
  •  dal pagamento sono esclusi i contribuenti che hanno un Reddito Dominicale rivalutato uguale o inferiore a €  185,92 (€ 103,29 + 80%);
  •  ai Redditi Dominicali rivalutati compresi tra € 185,93 e € 609,13, si applica il contributo minimo di € 14,00;
  •  da 609,14 euro di reddito dominicale rivalutato si applica l'aliquota del 2,30

I ruoli per l’anno 2011 sono stati elaborati in base agli aggiornamenti acquisiti dall'Agenzia del Territorio (Catasto Terreni) della Provincia di Modena

Trattandosi di un contributo obbligatorio, esso è interamente deducibile ai sensi dell’art. 10, lettera a) del D.P.R. 917/86  

Variazioni degli elenchi dei contribuenti

I contribuenti che dovessero ricevere un avviso di pagamento relativo a beni non più in loro possesso, o con intestazione errata, possono chiedere la rettifica del tributo, presentandosi muniti di copia dell’avviso stesso e copia dell’atto notarile di compravendita, successione, divisione, donazione, ecc.

Modulo variazioni

I documenti relativi alle variazioni, con allegato il modulo sopra indicato, possono essere presentati:

Il nostro ufficio è aperto per il ricevimento del pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il termine ultimo per la richiesta di aggiornamento, prima dell’emissione del nuovo ruolo, è il  31 gennaio 2012.

Modalità di riscossione
  Il pagamento del contributo può essere effettuato presso:
  •  gli sportelli o tramite il sito internet del Concessionario Equitalia Nomos Spa (per informazioni e attivazione del servizio consultare il sito www.equitalianomos.it);
  •  gli sportelli degli Uffici postali;
  •  gli sportelli degli Istituti di Credito, anche a mezzo domiciliazione bancaria.

La riscossione del contributo “difesa fitosanitaria cod. 598 dell’Agenzia delle Entrate” avviene, ai sensi di legge, con il sistema dell’iscrizione ai ruoli esattoriali mediante notifica delle relative cartelle, che costituisce il modo ordinario di esazione del contributo. Al fine di facilitare i consorziati nel pagamento del contributo, di limitare il costo di esazione e di fornire, allo stesso tempo, maggiori informazioni sulle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’obbligo contributivo, la notifica delle cartelle esattoriali è preceduta, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 46/99, dall’invio per posta ordinaria di un Avviso di pagamento in un’unica rata, con  scadenza annuale 30 Aprile. Mediante la stipula di apposita convenzione con l’Agente della Riscossione competente per territorio, il Consorzio attiva questa procedura sollevando il contribuente dalla notifica della cartella e dai relativi oneri aggiuntivi. Il D.M. n. 321 del 03/09/99 all’art. 1, stabilisce i contenuti del ruolo, disponendo un elenco nel quale al comma c) prevede l’indicazione del codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori e, pertanto, l'avviso di pagamento deve essere intestato al proprietario o all'usufruttuario del terreno e, in presenza di più cointestatari, deve comunque essere indicato un unico nominativo. Il D.P.R. n.917 del 22/12/1986 all’art. 127 vieta, nel caso di coobbligati, la doppia imposizione, pertanto, in presenza di proprietà indivise cointestate a più persone, viene indicato un unico nominativo; tuttavia, tutti i cointestatari rispondono in solido, come da risultanze catastali.

Cartelle Esattoriali  anni precedenti

Si tratta di posizioni contributive riferite agli anni precedenti e non pagate entro la scadenza ultima dell'avviso di pagamento. Nella cartella, oltre all'importo del ruolo identico a quello riportato nell'avviso, è prevista, per legge, una spesa di notifica a favore dell'agente di riscossione Equitalia.  In caso di richieste di rettifiche sul tributo, il Consorzio, dopo le necessarie verifiche, può accogliere l’istanza e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che, interrompe le procedure di riscossione. Informativa sulla privacy