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NOTA SUGLI ABBRUCIAMENTI


In attuazione del D.Lgs n. 152/06, del DL 69/2023 convertito in L 103/2023 e del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030, D.A.L n. 152/2024), dal 1° ottobre 2024 al 31 Marzo 2025 nelle zone di Pianura Est, Pianura ovest e agglomerato di Bologna vige il divieto di abbruciamento e i vincoli per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.

 

Durante questo periodo, qualora non siano attive le misure emergenziali per la qualità dell’aria segnalate attraverso il bollettino “liberiamolaria” o non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incedi boschivi, è consentito l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, solo in aree non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, per un numero di giorni pari a:

due giorni totali nei mesi di ottobre e marzo di ciascun anno

- nelle zone montane e zone agricole svantaggiate: due giorni totali tra il 1 ottobre e il 31 marzo di ciascun anno

Per le superfici investite a riso, a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zone svantaggiate, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

L’abbruciamento deve comunque essere comunicato tramite WebApp di attivazione. Si raccomanda di contattare il Comune dove si intende effettuare l’abbruciamento, per essere informati su eventuali ulteriori provvedimenti locali più restrittivi.

 

 

 

ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI INFETTI DA ERWINIA AMYLOVORA

Con determinazione dirigenziale n° 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:

1.       raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;

2.       dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;

3.       raccomanda che tali abbruciamenti

·         avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;

·         siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino “liberiamolaria”, emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

·         siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

 

Tali abbruciamenti possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it).

 Il modulo per la richiesta è questo:  (modulo_abbruciamenti_CDF.docx)

 Determina di riferimento n.2575 del 15/02/2021 (da indicare nel modulo). Si ricorda che la domanda va inviata a omp1@regione.emilia-romagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’accensione dei fuochi, corredata di almeno una fotografia del materiale da bruciare e il documento di identità del richiedente. La conferma viene restituita all’indirizzo mail dello scrivente.

 

Modena, 2 ottobre 2024

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Elenco sostanze revocate e relative scadenze d’uso per il 2025‑2026