Decreto glifosate - revoche e restrizioni d'impiego
Pubblichiamo il recente provvedimento che ha imposto limitazioni all’impiego dei formulati a base di glifosate, conseguente al regolamento (UE) n. 2016/1313 (allegato) che ne ha modificato le condizioni di approvazione:
- Decreto 9 agosto 2016: revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato
In particolare il decreto prevede che si adottino le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate:
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la revoca dell’impiego del glifosate:
o nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
o in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
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prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
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che le Imprese titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glifosate devono:
o rietichettare, entro il 20 settembre 2016, i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio;
o fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale;
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a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocata inoltre l’autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).L’elenco dei prodotti è riportato in allegato al presente decreto;
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la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti di questi prodotti sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità alle limitazioni riportate nei punti precedenti, secondo le seguenti modalità:
o 3 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
o 6 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
Modena, 13 agosto 2016