Precisazioni impiego rame
A seguito della emanazione del Regolamento sull’impiego del rame, sono state richieste alcune precisazioni al Ministero della Salute.
In particolare è stata richiesta una specifica in merito all’impiego dei 4 kg rame per ettaro.
A seguire rinnoviamo i principali punti previsti nel Regolamento e la risposta che il ministero ha fornito in base alla questione di cui sopra.
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Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare entro il prossimo 31 marzo al Ministero della salute un’etichetta che dovrà riportare la seguente frase:
“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno” –
Interpellato in merito il Ministero della Salute ha chiarito che il vincolo è rappresentato dai 28 kg nei 7 anni, i 4 kg di rame per ettaro all'anno sono una raccomandazione. È pertanto possibile una compensazione dei kg di rame distribuiti nel corso dei 7 anni. Sarà necessario modificare le norme che riguardano il periodo di tenuta del registro dei trattamenti che attualmente prevedono 3 anni (5 per il biologico e la produzione integrata);
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entro il 31 marzo 2019 dovranno essere presentate al Ministero le nuove etichette che dovranno riportare la frase sopra evidenziata, le etichette non verranno approvate con specifici decreti ma verranno inserite direttamente nella banca dati del Ministero della Salute;
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i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale;
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i prodotti fitosanitari per i quali entro il termine del 31 marzo 2019 non sarà presentata la nuova etichetta saranno revocati dal 1° aprile 2019:
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la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019
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l’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 31 marzo 2020
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l’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato nel sito del Ministero
chiaramente le etichette revocate non riporteranno il vincolo dei 28 kg nei 7 anni, ciononostante gli utilizzatori dovranno impiegare i formulati tenendo conto comunque del vincolo complessivo dei 28 kg di rame impiegabile nei 7 anni.
L’impiego del rame nei disciplinari di produzione integrata 2019, che ad oggi non è previsto con il vincolo dei 4 kg di rame per ettaro all'anno, sarà approfondito nel corso della prossima riunione del Gruppo nazionale di difesa integrata (GDI) insieme alle altre Regioni e Province autonome.
Modena, 12 febbraio 2019