ABBRUCIAMENTI ESTIVI
Al seguente link sono presenti i bollettini relativi alle fasi di rischio in funzione del pericolo degli incendi boschivi.
L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestali è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno, sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Devi sapere anche che l’abbruciamento:
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deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro per giorno. Può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (ad esempio sfalci, potature ecc.);
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deve essere sempre vigilato, e il terreno su cui si effettua deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;
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non può essere effettuato in presenza di vento e bisogna evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Raccomandazione
Si raccomanda di contattare il Comune dove si intende effettuare l’abbruciamento, per essere informati su eventuali ulteriori provvedimenti locali più restrittivi.
Per informazioni su comunicazione dell’accensione fuochi, deroga per colpo di fuoco batterico e approfondimenti:
Modena, 04 luglio 2023